1. Sono vietati:
a) il prelievo di gameti e di embrioni preimpianto per destinarli all'applicazione di tecniche di fecondazione medicalmente assistita senza il consenso esplicito dei soggetti di cui all'articolo 1;
b) ogni forma di remunerazione diretta o indiretta, immediata o differita, in denaro o in qualsiasi altra forma, per le cessioni di gameti o di embrioni preimpianto. Sono altresì vietate ogni forma di intermediazione commerciale finalizzata alla cessione di gameti o di embrioni preimpianto nonché qualunque forma di promozione commerciale delle tecniche di fecondazione medicalmente assistita;
c) l'importazione o l'esportazione di gameti e di embrioni preimpianto;
d) la miscelazione di liquido seminale proveniente da soggetti diversi;
e) l'applicazione di tecniche di fecondazione medicalmente assistita in strutture diverse da quelle autorizzate ai sensi dell'articolo 6 e la donazione e la raccolta di gameti presso strutture diverse dai centri di cui all'articolo 9.
2. È vietata altresì qualsiasi forma di surrogazione della madre, nonché di prestito o di affitto del corpo della donna a scopo di gravidanza.